TITOLO I :
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
E' costituita, nel
rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, ed in
particolare ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, l'Associazione
di Promozione Sociale denominata "TEMPO" con sede legale in Carugate,
via del Ginestrino n° 8
Articolo 2
L'Associazione è
apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità
di solidarietà sociale, con particolare attenzione verso le persone
svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o
familiari.
I proventi delle
attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati,
anche in forma indiretta.
E’ vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o
capitale, durante
la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposti dalla legge.
Articolo 3
L’Associazione
pone come scopo statutario ed attività istituzionale la pratica, la
diffusione e la promozione della cultura e dell’arte teatrale.
L’Associazione
intende attuare concretamente i propri fini attraverso le seguenti
attività:
l’allestimento di
spettacoli teatrali in lingua e/o in dialetto, munendosi di tutti i
mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel
rispetto della normativa vigente; riguardo l’attività teatrale e di
spettacolo, dato il carattere volontario e dilettantistico di questa
attività, ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi
titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
debitamente documentate;
la promozione
della pratica teatrale con l’organizzazione di corsi e stages di
aggiornamento, anche nell’ambito scolastico, per le diverse
specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, etc...)
rivolti esclusivamente, o in maniera prevalente, ai propri soci e a
quelli di associazioni collegate;
la promozione di
iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche
mediante la organizzazione di biblioteche, banche dati, convegni,
manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale e
internazionale;
la realizzazione
di iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio ed
approfondimento riguardanti la cultura in generale e specificamente
l’attività teatrale;
lo svolgimento di
attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio
arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro, anche
attraverso l’organizzazione di saggi e mostre;
l’affiancamento ad
Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli
dell’Associazione e che operano nel campo culturale, artistico e
turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle
attività e della cultura teatrale;
la valorizzazione
e lo sviluppo della aggregazione e dei linguaggi giovanili, come forma
specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
la promozione di
attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi,
attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali
formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo
dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per la realizzazione
di momenti di incontro e scambio intergenerazionale;
la promozione, in
conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.
Per queste
attività l’Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le
necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e
dello Statuto.
L’associazione
potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ed
internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della
cultura teatrale.
Per l’attuazione
dei propri scopi, l’associazione potrà assumere o ingaggiare artisti,
mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi,
registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale
specializzato estraneo all’associazione.
L’associazione
potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali,
nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni
contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e
finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali
e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
Articolo 4
L’Associazione ha
durata illimitata.
Articolo 5
L’Associazione non
ha scopo di lucro. Essa si finanzia con:
* le quote dei
soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
* eventuali
contributi da parte di Enti pubblici e privati;
* eventuali
erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o
giuridiche;
* i proventi di
gestione;
* ogni altra
risorsa economica prevista dall'art. 4 della Legge 383/2000.
Articolo 6
Sono organi
dell’Associazione:
l’Assemblea dei
soci;
il Consiglio
Direttivo;
il Presidente.
TITOLO II : I
SOCI
Articolo 7
Possono essere
soci dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che
condividono le finalità di cui all’art. 3 del presente Statuto e
intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il
raggiungimento delle finalità stesse.
L’ammissione dei
soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.
I soci hanno
diritto a ricevere, all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di
validità annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle
attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate
dall’Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto alle
Assemblee.
I soci sono tenuti
al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal
Consiglio Direttivo, all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni
prese dagli organi sociali e al pagamento di quote straordinarie ad
integrazione del fondo sociale.
La qualifica di
socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.
I soci possono
essere radiati per i seguenti motivi:
quando non
ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti
Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
quando si rendano
morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i
termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;
quando, in
qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Le radiazioni sono
decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri .
Il socio, al
momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad
alcun rimborso.
TITOLO III :
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 8
L’Assemblea
rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono
obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.
All’Assemblea
possono partecipare tutti i soci che alla data di convocazione risultino
in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea è
convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all’anno per
l’approvazione delle linee generali del programma di attività, per
l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno trascorso e preventivo
di quello in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla
vita associativa.
L’Assemblea è
convocata in via straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo
ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta
motivata un terzo o più dei soci, oppure la richieda la maggioranza del
Consiglio Direttivo.
La comunicazione
della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali
dell’Associazione e spedito per posta, almeno dieci giorni prima della
data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare
gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della
riunione, per la prima e la seconda convocazione.
La presenza in
Assemblea del socio non invitato secondo le formalità, di cui ai commi
precedenti, sana il vizio.
L’Assemblea è
presieduta da un Presidente nominato a maggioranza semplice tra i soci
presenti, il quale, a sua volta, nomina un segretario verbalizzante.
Le riunioni
dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la
maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi
almeno dopo un’ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le votazioni
avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui
all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.
Le decisioni
dell’Assemblea Nazionale sono assunte a maggioranza dei soci presenti
salvo i seguenti casi:
per le modifiche
allo Statuto è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei
soci;
per lo
scioglimento anticipato dell’Associazione, fatte salve le norme di
legge, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la
decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi
dei presenti.
Articolo 9
Sono compiti
dell’Assemblea sovrana dei soci:
approvare le linee
generali del programma di attività per l’anno sociale;
deliberare sul
bilancio consuntivo dell’Associazione relativo all’anno precedente e su
quello preventivo dell’anno in corso;
eleggere, tra i
propri soci, i membri del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica
per tre anni, designandone le singole funzioni (Presidente, V.Presidente,
Segretario, Consigliere);
deliberare sulle
relazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei
Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti;
deliberare sulle
modifiche allo Statuto;
deliberare sullo
scioglimento dell’associazione.
Le delibere
assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei
verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali
dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.
Articolo 10
Il Consiglio
Direttivo è composto da:
il Presidente
il Vicepresidente
il Segretario
i Consiglieri, in
numero minimo di tre e massimo di cinque
I membri del
Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra i propri soci e
restano in carica per tre anni, salvo revoca per giusta causa, da
intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono
all’organo amministrativo.
I membri del
Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio
Direttivo, che si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza
dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente
o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Consigliere nominato
dal Consiglio stesso.
Le riunioni sono
valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni
si adottano a maggioranza semplice.
Articolo 11
Sono compiti del
Consiglio Direttivo:
attuare le
deliberazioni dell’Assemblea;
redigere i
programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle
linee approvate dall’Assemblea;
redigere i bilanci
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
decidere circa la
stipula tutti i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
delibera circa
l’ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
determina
l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
formulare i
regolamenti per il funzionamento dell’associazione;
decidere circa
l’assunzione o l’ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di
consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o
la retribuzione;
svolgere tutte le
altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Articolo 12
La firma e la
rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente
del Consiglio Direttivo o al Vicepresidente, la cui firma costituisce
per i terzi conferma dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Il Presidente del
Consiglio Direttivo, su delibera dell’organo amministrativo stesso, può
conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.
Il Presidente ed,
in sua assenza, il Vicepresidente hanno il compito di:
convocare
l’Assemblea;
convocare e
presiedere il Consiglio Direttivo;
sovraintendere
alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, tenendo
anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei
Verbali dell’Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo
ed il Registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati il
Segretario o un Tesoriere appositamente eletto fra i membri del
Consiglio Direttivo;
firmare tutti gli
atti relativi all’attività dell’associazione.
TITOLO IV : PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 13
Il fondo
patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
dal patrimonio
mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
dai contributi
annuali e straordinari dei soci;
da contributi,
erogazioni e lasciti diversi;
da tutti gli altri proventi, anche per attività di natura commerciale
purchè svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata
al perseguimento degli obiettivi istituzionali.
Articolo 14
Le somme versate
per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione
non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì
intrasmissibili.
TITOLO V : RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
Articolo 15
Il rendiconto
economico finanziario dell’Associazione, comprendente l’esercizio
sociale che va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno, deve
informare circa la situazione economico finanziaria dell’Associazione,
con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta
in essere accanto all’attività istituzionale. Ciò anche attraverso una
eventuale separata relazione a questo allegata.
Il rendiconto
economico finanziario dell’Associazione deve essere presentato dal
Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il 30
Aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione
ordinaria.
Il rendiconto
economico finanziario dell’Associazione, regolarmente approvato
dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel
libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali
dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.
TITOLO VI :
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 16
Lo scioglimento
dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci: è necessaria la
presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è
valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.
In caso di
scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori,
anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo
che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre ONLUS o
organizzazioni per fini di pubblica utilità conformi ai fini
istituzionali dell'Associazione, sentito l'organo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII :
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
Quanto previsto dal presente statuto, seguirà i limiti e le condizioni
previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Per quanto non
previsto dal presente Statuto e dall’ Atto Costitutivo, si rimanda alle
norme di legge vigenti in materia.
Carugate, 28 aprile 2010